Telemarketing senza consenso, nuova sanzione

Il Garante per la Protezione dei Dati Personali (www.gpdp.it) ha imposto una sanzione di 20.000 euro a una società di telemarketing in seguito al reclamo presentato da un interessato il quale, dopo essere stato contattato telefonicamente aveva chiesto e non ottenuto informazioni su come la società fosse venuta in possesso del suo numero di telefono. Successivamente, dopo aver esercitato il proprio diritto di opposizione al trattamento dei dati per finalità commerciali (art. 21 del GDPR), il reclamante veniva nuovamente contattato telefonicamente con finalità promozionali senza che venisse dato riscontro alla sua richiesta di applicare il diritto di opposizione nei tempi previsti dal GDPR.

In seguito al reclamo l’Autorità Garante ha avviato un’istruttoria con richiesta di osservazioni alla società di telemarketing in relazione al reclamo. La società decideva di non interloquire con l’Autorità, determinando in tal modo l’applicazione della sanzione amministrativa prevista all’art. 166 del Codice per la Protezione dei Dati Personali nonché le sanzioni applicabili per le violazioni del Regolamento rilevate nel corso dell’istruttoria.