Può bastare una segnalazione per incorrere in sanzioni “privacy” (o, meglio, sanzioni per trattamenti di dati personali non legittimi).
Proprio a seguito della segnalazione di un privato cittadino, il gestore di un’attività commerciale che aveva installato videocamere di sorveglianza senza fornire le informazioni agli interessati (in violazione degli artt. 5(1)(a) e 13 del GDPR) inquadrando anche aree di pubblico passaggio (in violazione del principio di minimizzazione di cui all’art. 5(1)(c) del GDPR), si è visto comminare una sanzione di 2.000 euro dal Garante per la protezione dei dati personali. L’Autoritò ha tenuto conto delle negligenze in fase di installazione (il sistema tecnicamente permetteva l’impostazione di aree “privacy” per le riprese), della scarsa collaborazione del Titolare del trattamento (che non ha inviato alcuna spiegazione all’Autorità) e, come fattore attenuante, dell’assenza di precedenti violazioni nonché del fatturato aziendale.